sabato, 26 aprile 2025

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Quella del gioco online è una delle poche realtà a continuare una crescita esponenziale nel lungo periodo. Studi di settore e ricerche lo confermano, da ultima quella della CGIA Mestre in sinergia con As.Tro. Nel report pubblicato da questo sito in...

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12 ottobre 2020

 

La Procura generale della Corte dei Conti di Palermo ha condannato ufficialmente, per danno erariale,  la commissione del noto concorso di storia contemporanea bandito dall’Università di Catania (per la sede di Lingue di Ragusa), già condannata in sede amministrativa (Tar e Consiglio di Giustizia) e penale (primo grado per il reato di abuso di ufficio in concorso tra loro, a un anno di reclusione e interdizione dai pubblici uffici). A darne notizia Giambattista Scirè (ecco qui un nostro articolo precedente relativo alla sua storia Vittima di concorsi truccati scrive al Presidente della Repubblica, la storia del vittoriese Giambattista Sciré)  che ha commentato: 

“Si tratta di un atto simbolicamente importantissimo perché va oltre quello che è il danno ad una singola persona, a me in quanto studioso al quale purtroppo è stata distrutta la carriera e la possibilità di lavorare (mi rivarrò fino alla morte in sede civile per il danno materiale e morale subito), ma riguarda il danno economico inferto da questi signori a tutta la collettività, ai contribuenti, a tutti i cittadini e le famiglie, a tutti voi, nessuno escluso. Ricordate cosa c’era scritto in un passaggio molto significativo nella sentenza penale? ‘In diritto, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, quella decisione si risolve in una violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell’esercizio della pubblica funzione, disattendendo gli scopi definitori delle declaratorie, adottando una decisione inappropriata, affidando l’insegnamento di storia contemporanea ad un architetto, privando un settore di studenti della opportunità di un percorso formativo conforme al settore scientifico disciplinare di riferimento, offrendo loro, inopinatamente, un insegnamento da un angolo prospettico privo di metodo storico, amputando le aspettative di chi, frequentando il corso di storia contemporanea, non avrebbe potuto attingere a quel metodo. In tale gratuito e non condivisibile progetto i tre imputati hanno arrecato un danno economicamente risarcibile al dott. Scirè, ipotecandone il futuro, obliterandone l’entusiasmo, rallentandone il cammino professionale’”.

“Come se non bastasse- aggiunge Scirè- i commissari, nuovamente, a difesa del loro illegittimo operato hanno chiamato in causa (come era accaduto già al processo penale) tutta l’artiglieria accademica, la più pesante (dall’Anvur alla Sissco, la società degli storici contemporaneisti, che tempo fa ha addirittura scritto un documento nel quale, a difesa della “casta accademica”, ha contestato addirittura la decisione della condanna penale del Tribunale di Catania), fino a tutta una serie di docenti del settore che hanno messo il peso del loro potere e del loro (apparente) prestigio per tentare di condizionare i giudici con la loro testimonianza (perdendo completamente la faccia!), difendendo l’indifendibile. Anziché ammettere le tristi colpe e cercare di risarcire in qualche modo la vittima (e sapete bene quante altre vittime ci sono ai concorsi universitari, costrette ad andare all’estero o a cambiare mestiere, con un danno incalcolabile per il paese!), questi docenti continuano a difendere ad oltranza il diritto di trasgredire la legge dello Stato italiano. Ebbene, i giudici della Corte dei Conti, nel passaggio cruciale della sentenza, scrivono parole che vanno scolpite sulla pietra della storia della legislazione sul reclutamento universitario: 

‘Gli elementi probatori acquisti al presente giudizio sono ampiamente idonei a consentire una autonoma e compiuta disamina della fattispecie, ai fini della valutazione della sussistenza e quantificazione della responsabilità erariale a carico dei convenuti, indipendentemente dall’esito del processo penale. Nel merito, la condotta dei convenuti è da ritenersi palesemente antigiuridica. Le difese dei convenuti si sono strenuamente spese nel tentativo di dimostrare che, nel mondo scientifico e accademico, l’accezione del concetto di storia contemporanea si è, nel tempo, estremamente dilatato, ritenendo che tanto possa essere sufficiente ad escludere l’antigiuridicità della condotta dei convenuti o, almeno, l’elemento soggettivo della responsabilità erariale. In realtà, il punto nodale è un altro. A prescindere da cosa il mondo scientifico e accademico intenda per ‘storia contemporanea’, ciò che rivela in questa sede è unicamente cosa prevedono la normativa di settore e il bando di concorso. Con la precisazione che, l’interpretazione della citata normativa andrà effettuata non sulla base della evoluzione del pensiero scientifico e accademico, ma secondo gli ordinari canoni di interpretazione della legge, applicabili anche alla normativa secondaria, e, quindi, sulla base dell’art. 12 c.c. secondo cui, per quel che qui rileva: ‘Nell’applicare la legge non si può ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore’. Tanto premesso, vengono in rilievo, il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e il decreto ministeriale del 29 luglio 2011, entrambi richiamati nel bando, recante le declaratorie dei settori M-Sto/04 ‘storia contemporanea’, area 11 ‘scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche’ 11/A ‘discipline storiche’ in A/3 con la declaratoria ‘storia contemporanea’. Ebbene, dal semplice esame della lettera delle disposizioni, appare evidente che le declaratorie innanzi trascritte non menzionano affatto gli argomenti oggetto dei titoli e delle pubblicazioni, con riguardo alla storia delle trasformazioni ambientali e territoriali, della dott.ssa Nucifora. Nè è possibile una interpretazione estensiva della lettera delle disposizioni tale da condurre a ricomprendervi gli argomenti innanzi detti, senza stravolgerne il complessivo senso. E, peraltro, laddove si fossero voluti introdurre detti argomenti nell’ambito della declaratoria o nel bando, nulla lo avrebbe impedito, così come è stato fatto nel d.m. del 2011 per la storia dell’Europa orientale. Mentre invece non vi è traccia alcuna in nessuno dei due decreti, né bel bando di concorso che ad essi fa richiamo, come evidenziato nelle argomentazioni del Giudice Amministrativo e del Giudice Penale, che qui si intendono richiamate. Ciò considerato, quindi, la condotta dei convenuti, che, nonostante l’accoglimento della istanza cautelare, hanno perseverato in una interpretazione della normativa di settore e del bando di concorso assolutamente priva di qualsivoglia fondamento giuridico, va ritenuta antigiuridica e, almeno, gravemente colposa, atteso che neppure la pronuncia, resa in sede cautelare del Tar, è riuscita a indurre i componenti della commissione ad una interpretazione del concetto di storia contemporanea conforme alla normativa di riferimento. E’ evidente pure il nesso causale tra detta condotta e la produzione del danno. Chiaro è che se la commissione di concorso avesse operato nel rispetto della normativa di settore, il vincitore del concorso sarebbe risultato il dott. Scirè e pertanto, allo stesso, l’Università non avrebbe dovuto alcun risarcimento del danno. Inconferenti, poi, sono le osservazioni sulle successive vicende di carriera della dottoressa Nucifora, atteso che, per un verso, i concorsi cui fanno riferimento le difese sono stati espletati diversi anni dopo e, nel loro ambito, sono stati valutati anche altri titoli ed altre pubblicazioni e, per altro verso, la circostanza che altre commissioni di concorso possano aver commesso analogo errore nella interpretazione della normativa di riferimento, certo non vale a giustificare e/o sanare l’errore commesso dagli attuali convenuti’.

“In sostanza- commenta ancora Scirè - i giudici contabili tengono a precisare, una volta di più, dopo che lo avevano già fatto i tribunali amministrativi e quello penale, che non può esistere alcun potere arbitrario autoreferenziale scientifico della comunità accademica che può agire al di fuori della legge. Non ci crederete, ma nonostante due sentenze definitive della Giustizia amministrativa e Una (in primo grado) del Tribunale Penale e una, adesso, della Corte dei Conti, il presidente della commissione condannata ha scritto ieri una lettera in cui fa un appello e chiama a raccolta i colleghi storici della società Sissco, sostenendo che tali sentenze metterebbero in discussione il diritto dei commissari di valutare cosa è coerente per un concorso e cosa non lo è, e sostenendo che l’aver eluso le indicazioni del Tar già in fase di ordinanza cautelare non sarebbe affatto un colpa grave, cioè di aver perseverato nell’azione illegittima. Che dire? Solamente che, da questo momento in poi, ben oltre il singolo presidente di quella commissione di concorso, tutti i docenti universitari in commissioni, sono avvisati: rispettate la normativa - non siete al di sopra delle leggi! siete semplicemente come tutti i comuni cittadini - altrimenti pagherete di tasca propria (oltre alla condanna di reclusione e all’interdizione dagli uffici) anche il risarcimento economico del danno. Aggiungo un’ultima cosa: il mondo dell’Università (c’è anche quello serio e rispettoso delle regole, che pure esiste anche se silenzioso e manca di coraggio), anziché darmi dell’ ‘infame’ per le mie denunce e i miei interventi pubblici (termine tipicamente mafioso), e anziché minacciare i colleghi di non mettere mi piace ai miei post , come hanno ha fatto alcuni docenti (proprio così, è accaduto perfino questo), dovrebbe ringraziare me e l’associazione perché, tenendo alto il nome dell’istituzione universitari italiana, facciamo un servizio alla collettività tutta (e quindi anche a loro)”.

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